lavoro e previdenza – Arturo Federico | Studio Commercialista http://www.arturofederico.it Professionisti per il Terzo Settore Thu, 09 May 2019 14:19:10 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.5.20 http://www.arturofederico.it/wp-content/uploads/2015/09/cropped-logo-arturo-federico-kilim-32x32.png lavoro e previdenza – Arturo Federico | Studio Commercialista http://www.arturofederico.it 32 32 TOSCANA: Riordino delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore http://www.arturofederico.it/2016/03/29/toscana-riordino-delle-funzioni-di-tenuta-degli-albi-regionali-del-terzo-settore/ http://www.arturofederico.it/2016/03/29/toscana-riordino-delle-funzioni-di-tenuta-degli-albi-regionali-del-terzo-settore/#respond Tue, 29 Mar 2016 20:43:57 +0000 http://www.arturofederico.it/?p=16121 Con la legge regionale n. 22/15, la Regione Toscana ha riformato le modalità di  la tenuta  dei Registri del terzo settore affidando quello del volontariato ai Comuni.
Dal 1 gennaio 2016 le  organizzazioni di volontariato potranno presentare la domanda di iscrizione al Comune nel cui territorio è la sede legale dell’associazione.
La documentazione sarà poi trasmessa al Comune capoluogo della provincia, il quale, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti previsti, procederà all’iscrizione dell’organizzazione nel registro.
I registri saranno articolati in sezioni provinciali e tenuti dai Comuni capoluoghi di provincia

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Esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione http://www.arturofederico.it/2015/12/21/esonero-dallobbligo-di-certificazione-dei-corrispettivi-per-le-prestazioni-di-servizi-di-telecomunicazione-di-servizi-di-teleradiodiffusione-e-di-servizi-elettronici-rese-a-committenti-che-agiscono/ http://www.arturofederico.it/2015/12/21/esonero-dallobbligo-di-certificazione-dei-corrispettivi-per-le-prestazioni-di-servizi-di-telecomunicazione-di-servizi-di-teleradiodiffusione-e-di-servizi-elettronici-rese-a-committenti-che-agiscono/#respond Mon, 21 Dec 2015 21:49:00 +0000 http://www.arturofederico.it/?p=16116 Con DM del 27 ottobre 2015 sono state introdotte nuove regole in materia di certificazione dei corrispettivi per le operazione di commercio elettronico  diretto “business to consumer” (B2C).

Con effetto retroattivo, a partire dal 1 gennaio 2015, le operazioni “business to consumer” (B2C) effettuate tramite internet  sono esonerate dall’obbligo di essere comprvate da documenti fiscali,  basterà l’annotazione nel registro dei corrispettivi (articolo 24 del Dpr 633/1972) entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione

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Le Associazioni Sportive Dilettantistiche – Guida dell’ Agenzia delle Entrate Direzione del Piemonte http://www.arturofederico.it/2015/12/19/le-associazioni-sportive-dilettantistiche-guida-dell-agenzia-delle-entrate-direzione-del-piemonte/ http://www.arturofederico.it/2015/12/19/le-associazioni-sportive-dilettantistiche-guida-dell-agenzia-delle-entrate-direzione-del-piemonte/#respond Sat, 19 Dec 2015 10:39:44 +0000 http://www.arturofederico.it/?p=16107 L’Agenzia delle Entrate – Direzione del Piemonte ha pubblicato a Luglio del 2015 la seguente Guida Fiscale per le Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Associazioni Sportive Dilettantistiche: come fare per non sbagliare (a cura della Dr Piemonte) – pdf
 

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Guide Fiscali http://www.arturofederico.it/2015/12/19/guide-fiscali/ http://www.arturofederico.it/2015/12/19/guide-fiscali/#respond Sat, 19 Dec 2015 10:35:08 +0000 http://www.arturofederico.it/?p=16104 Vi segnaliamo le Guide Fiscali pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate – Sezione Guida Fiscale – Agenzia Informa in particolare:

Fisco e casa: acquisto e vendita – pdf

Fisco e casa: le locazioni – pdf

Fisco e casa: successioni e donazioni – pdf

Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali – pdf

Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico – pdf

Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità – pdf

Cartelle di pagamento e riscossione coattiva – pdf

Bonus mobili ed elettrodomestici – pdf

 

 

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Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni a sostegno del reddito http://www.arturofederico.it/2015/10/20/compatibilita-e-cumulabilita-del-lavoro-accessorio-con-le-prestazioni-a-sostegno-del-reddito/ http://www.arturofederico.it/2015/10/20/compatibilita-e-cumulabilita-del-lavoro-accessorio-con-le-prestazioni-a-sostegno-del-reddito/#respond Tue, 20 Oct 2015 10:46:09 +0000 http://www.arturofederico.it/?p=16071 Il Decreto legislativo n. 81 del 2015  prevede che prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, “in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, anche essi rivalutati, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.”

E’ chiaro che l’intento del legislatore sia stato quello di rendere strutturale la misura sperimentale (prevista per gli anni precedenti), che ha consentito ai percettori di ammortizzatori sociali di rendere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile.

Pertanto la nuova disciplina, che fa riferimento a redditi percepiti nel corso dell’intero anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), deve essere interpretata, nell’ottica costituzionalmente orientata di tutela del lavoratore, come applicabile anche alle fattispecie in esame sorte già nel periodo del 2015 precedente la sua entrata in vigore, indipendentemente da dalla percezione del reddito.

Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con l’indennità di mobilità

In relazione all’indennità di mobilità, si precisa quanto segue.

Dal 1 gennaio 2015 l’indennità di mobilità è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Per i compensi che superano detto limite, fino a 7.000 euro per anno civile (limite massimo annuale rivalutabile di reddito percepibile nell’ambito del c.d. lavoro accessorio), il reddito derivante dallo svolgimento del lavoro accessorio sarà compatibile e cumulabile con l’indennità di mobilità nei limiti previsti dall’articolo 9, comma 9, della legge n. 223 del 1991 (cfr. circolare Inps n. 229 del 1996).

Il beneficiario dell’indennità di mobilità è tenuto a comunicare all’INPS, entro cinque giorni dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di indennità di mobilità, il reddito presunto derivante dalla predetta attività nell’anno solare, a far data dall’inizio della prestazione di lavoro accessorio.

Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la disoccupazione agricola.

Anche per i trattamenti di disoccupazione agricola il decreto legislativo n. 81 del 2015 conferma la compatibilità con lo svolgimento di attività di lavoro occasionale accessorio. Il diritto di cumulo dell’indennità in argomento con il reddito derivante dal lavoro accessorio svolto nell’anno di riferimento della prestazione è possibile nel limite complessivo annuale di 3.000 euro netti di compenso, rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Per quanto riguarda l’applicazione della norma in argomento, si ritiene utile rammentare, in considerazione del fatto che l’indennità di disoccupazione agricola viene richiesta ed erogata nell’anno successivo a quello in cui si è verificato lo stato di disoccupazione, che la cumulabilità con tale prestazione deve essere valutata con riferimento all’eventuale attività di lavoro accessorio svolta nell’anno di competenza della prestazione.

Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la Cassa Integrazione

Guadagni.

Anche le integrazioni salariali sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

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Partite IVA, il piano allo studio http://www.arturofederico.it/2015/08/22/partite-iva-il-piano-allo-studio/ http://www.arturofederico.it/2015/08/22/partite-iva-il-piano-allo-studio/#respond Sat, 22 Aug 2015 20:49:41 +0000 http://www.arturofederico.it/?p=15985 Il prelievo ridotto al 5% per le partite IVA, conosciuto come regimi dei minimi, potrebbe non scomparire nel 2016. Come spiega Il Sole 24 Ore di venerdì 14 agosto, allo studio c’è un progetto per far convivere regime forfettario (quello con imposta al 15% e soglie di ricavi variabili in base al tipo di attività svolta) e quello dei minimi. Quest’ultimo potrebbe, infatti, durare anche oltre la fine del 2015 per i primi tre anni di attività delle start up.

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