fisco – Arturo Federico | Studio Commercialista http://www.arturofederico.it Professionisti per il Terzo Settore Thu, 09 May 2019 14:19:10 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.5.20 http://www.arturofederico.it/wp-content/uploads/2015/09/cropped-logo-arturo-federico-kilim-32x32.png fisco – Arturo Federico | Studio Commercialista http://www.arturofederico.it 32 32 ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO: I PROSSIMI PASSI http://www.arturofederico.it/2019/05/06/rottamazione-ter-e-saldo-e-stralcio-i-prossimi-passi/ http://www.arturofederico.it/2019/05/06/rottamazione-ter-e-saldo-e-stralcio-i-prossimi-passi/#respond Mon, 06 May 2019 10:59:14 +0000 http://www.arturofederico.it/?p=16132 logo-arturo-federico-kilim-125

Il 30. Aprile 2019 era l’ultimo giorno per presentare le istanze di adesione alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio.

Al di là di un una possibile riapertura dei termini, di seguito troverete i passi successivi dell’Agenzia delle Entrate Riscossione

Rottamazione-ter

Entro il 30 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invia ai contribuenti una “Comunicazione” informativa sull’accoglimento o l’eventuale diniego della domanda.

In caso di accettazione, la “Comunicazione” contiene l’indicazione dell’ammontare complessivo delle somme dovute, l’importo e la scadenza di ogni rata e i relativi bollettini di pagamento.

In caso di rifiuto, ovvero se l’istanza di adesione alla definizione agevolata non è stata accolta, la nota contiene le motivazioni per cui non è stato possibile dare seguito positivo alla richiesta del contribuente.

In merito ai tempi di pagamento, ricordiamo che se il contribuente ha optato per il versamento

  • In un’unica soluzione, l’intero importo dovrò essere versato entro il 31 luglio 2019 –
  • Dilazionato, le rate massimo potranno essere 18 rate consecutive, distribuite in cinque anni
  • Un 10% dell’importo dovuto il 31 luglio
  • Un 10% dell’importo dovuto il 30 novembre 2019
  • la differenza (80% del dovuto) il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i successivi quattro anni, ovvero fino al 2023.

Saldo e stralcio

Entro il 31 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà ai contribuenti la “Comunicazione” informativa contenente l’indicazione delle somme dovute, le scadenze, l’importo delle rate e i corrispondenti bollettini di pagamento.

I contribuenti che hanno scelto di estinguere il debito in un’unica soluzione dovranno effettuare il versamento entro il 30 novembre 2019, mentre, per coloro che hanno scelto di pagare in cinque rate, gli importi saranno suddivisi tra il 2019 e il 2021:

  • 35%, con scadenza il 30 novembre 2019
  • 20%, con scadenza il 31 marzo 2020
  • 15%, con scadenza il 31 luglio 2020
  • 15%, con scadenza il 31 marzo 2021
  • il restante 15%, con scadenza il 31 luglio 2021.
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ISCRIZIONE 5 PER MILLE 2016 http://www.arturofederico.it/2016/04/02/iscrizione-5-per-mille-2016/ http://www.arturofederico.it/2016/04/02/iscrizione-5-per-mille-2016/#respond Sat, 02 Apr 2016 09:41:31 +0000 http://www.arturofederico.it/?p=16123 ENTRO IL 14 MAGGIO SUL SITO DELL’AGENZIA PUBBLICATI I PRIMI ELENCHI

Da oggi  e fino al 9 maggio, è possibile procedere all’iscrizione  alle liste del 5 per mille del 2016.

Gli enti e le associazioni interessati dovranno presentare una nuova richiesta, ovvero rinnovare quella precedente, mediante invio di un apposita domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, utilizzando i canali Entratel e Fisconline. Il termine fissato dalla norma è, in realtà, il 7 maggio, che però quest’anno viene di sabato, e quindi “slitta” a lunedì 9 maggio Ricordiamo che l’iscrizione , va rinnovata ogni anno

Una volta iscritti, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili sul proprio sito tutti gli elenchi riguardanti la ripartizione del cinque per mille, non solo quelli degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, che gestisce direttamente, ma anche quelli degli enti della ricerca scientifica e dell’università e degli enti della ricerca sanitaria trasmessi dai competenti ministeri.

In particolare, dal 14 maggio, saranno on line gli elenchi provvisori degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti al beneficio che, qualora riscontrino eventuali errori di iscrizione, potranno chiedere le opportune correzioni entro il 20 maggio.

Corretti gli errori, gli elenchi aggiornati saranno pubblicati il 25 maggio.

La procedura di inscrizione si concluderà a seguito dell’invio, entro il 30 giugno, delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà per attestare il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo, corredate da una fotocopia del documento d’identità del rappresentante legale. Dette dichiarazioni dovranno essere inviate:

  • per gli enti del volontariato alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale:
  • per le associazioni sportive dilettantistiche dovranno trasmetterla all’ufficio del Coni nel cui ambito è situata la sede legale.
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Dichiarazioni con errori o presentate in ritardo C’è tempo fino al 29 dicembre per sfruttare il nuovo ravvedimento http://www.arturofederico.it/2015/12/19/dichiarazioni-con-errori-o-presentate-in-ritardo-ce-tempo-fino-al-29-dicembre-per-sfruttare-il-nuovo-ravvedimento/ http://www.arturofederico.it/2015/12/19/dichiarazioni-con-errori-o-presentate-in-ritardo-ce-tempo-fino-al-29-dicembre-per-sfruttare-il-nuovo-ravvedimento/#respond Sat, 19 Dec 2015 14:24:44 +0000 http://www.arturofederico.it/?p=16111 Ancora undici giorni per mettersi in regola e usufruire delle sanzioni più favorevoli previste dal nuovo ravvedimento operoso per i casi di errori commessi in dichiarazione o di ritardo nella presentazione.

Errori od omissioni commessi nella dichiarazione presentata –

Il contribuente intenda regolarizzare errori od omissioni commessi nella dichiarazione presentata e che rilevano sulla determinazione e sul pagamento del tributo, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, avvalendosi del ravvedimento operoso, dovrà:

  • presentare una dichiarazione corretta (c.d. integrativa) entro il termine di novanta giorni, versando la corrispondente sanzione pari a 28 euro, ossia la sanzione in misura fissa di 258 euro prevista per l’ipotesi di irregolare dichiarazione, ridotta a un nono, ai sensi della lettera a)-bis), salvo che per la violazione sia prevista una più specifica misura sanzionatoria;
  • se risulta un versamento del tributo in misura inferiore al dovuto, o l’utilizzo di un credito in misura superiore, il contribuente deve versare anche la relativa differenza e gli interessi, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dalla scadenza del versamento originario. È dovuta, altresì, la relativa sanzione per omesso versamento (pari al 30 per cento), ridotta secondo le misure previste dall’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, in ragione del momento in cui interviene il versamento.

Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto –

Nel caso in cui, invece, il contribuente, per errore, non abbia presentato la dichiarazione e intenda provvedere, può farlo entro i successivi novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario (oltre il quale la dichiarazione si considera omessa), avvalendosi del ravvedimento operoso. A tale fine, dovrà:

  • presentare la dichiarazione, versando la corrispondente sanzione per la tardività, pari a 25 euro, ossia la sanzione in misura fissa di 258 euro, ridotta a un decimo, ai sensi della lettera c);
  • se risulta anche un tardivo od omesso versamento del tributo, procedere al pagamento del tributo e degli interessi, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dalla scadenza del versamento originario. È dovuta, altresì, la relativa sanzione per omesso versamento (pari al 30 per cento), ridotta secondo le misure dell’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, in ragione del momento in cui interviene il versamento.

Viceversa, nelle differenti ipotesi disciplinate dalle lettere b), b-bis), b-ter), b­quater), in presenza di dichiarazioni infedeli presentate, il ravvedimento dovrà effettuarsi commisurando l’ammontare della sanzione all’infedeltà dichiarativa.

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Tassazione attività agro-energetica: la misura è legata alla “prevalenza” http://www.arturofederico.it/2015/10/20/tassazione-attivita-agro-energetica-la-misura-e-legata-alla-prevalenza/ http://www.arturofederico.it/2015/10/20/tassazione-attivita-agro-energetica-la-misura-e-legata-alla-prevalenza/#respond Tue, 20 Oct 2015 10:43:17 +0000 http://www.arturofederico.it/?p=16067 Con Risoluzione n. 86 del 15 ottobre 2015, l’Agenzia delle entrate  ricorda che  il Ministero per le politiche agricole e forestali ha individuato specifici criteri di “connessione” con l’attività agricola per evitare di attrarre al regime dei redditi agrari attività prive di un significativo rapporto con l’attività agricola stessa.

In particolare:

  1. “la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 KW di potenza nominale complessiva, si considera in ogni caso connessa all’attività agricola;
  2. la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW di potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa all’attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti:
  • a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall’articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti;
  • b) il volume d’affari derivante dall’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;
  • c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola”.

Dunque, la produzione e la cessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è considerata sempre come produttiva di reddito agrario per la parte generata dai primi 200 KW di potenza nominale installata.

Diversamente, ossia se generata da impianti di potenza superiore a 200 KW, l’energia prodotta in eccesso rispetto a quella che sarebbe derivata da un impianto di potenza fino a 200 KW, è produttiva di reddito agrario solo al ricorrere di uno dei requisiti richiamati alle lettere a), b) e c).

Il reddito derivante dalla produzione e vendita dell’energia tramite impianti che eccedono i limiti illustrati, costituisce per la parte eccedente reddito d’impresa, determinato secondo le regole ordinarie di tale categoria reddituale, contrapponendo i relativi costi e ricavi.

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Tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno http://www.arturofederico.it/2015/10/20/tassazione-agevolata-sui-redditi-derivanti-dalle-opere-di-ingegno/ http://www.arturofederico.it/2015/10/20/tassazione-agevolata-sui-redditi-derivanti-dalle-opere-di-ingegno/#respond Tue, 20 Oct 2015 10:30:03 +0000 http://www.arturofederico.it/?p=16064 Il decreto del 30 luglio 2015  introduce un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Possono esercitare l’opzione i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni.

L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa, è valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.

Rientrano nell’ambito dell’agevolazione i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali per invenzione e per modello di utilità e certificati complementari di protezione, di marchi, di disegni e modelli e di informazioni aziendali e di esperienze tecnico-industriali che siano proteggibili come informazioni segrete in base alla legge, con ciò dovendosi intendere i beni immateriali brevettati o registrati, in corso di brevettazione o registrazione.

Il regime ha l’obiettivo di rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, tutelando al contempo la base imponibile italiana, in quanto:

  1. incentiva la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere;
  2. incentiva il mantenimento dei beni immateriali in Italia, evitandone la ricollocazione all’estero;
  3. favorisce l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.

Il regime si pone in continuità con i modelli progressivamente introdotti in altri Stati membri della Comunità Europea (Belgio, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna) ed è conforme ai principi elaborati in ambito OCSE con riferimento alla disciplina fiscale per la tassazione dei proventi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali.

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