arturofederico-admin – Arturo Federico | Studio Commercialista http://www.arturofederico.it Professionisti per il Terzo Settore Thu, 09 May 2019 14:19:10 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.5.20 http://www.arturofederico.it/wp-content/uploads/2015/09/cropped-logo-arturo-federico-kilim-32x32.png arturofederico-admin – Arturo Federico | Studio Commercialista http://www.arturofederico.it 32 32 Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni a sostegno del reddito http://www.arturofederico.it/2015/10/20/compatibilita-e-cumulabilita-del-lavoro-accessorio-con-le-prestazioni-a-sostegno-del-reddito/ http://www.arturofederico.it/2015/10/20/compatibilita-e-cumulabilita-del-lavoro-accessorio-con-le-prestazioni-a-sostegno-del-reddito/#respond Tue, 20 Oct 2015 10:46:09 +0000 http://www.arturofederico.it/?p=16071 Il Decreto legislativo n. 81 del 2015  prevede che prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, “in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, anche essi rivalutati, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.”

E’ chiaro che l’intento del legislatore sia stato quello di rendere strutturale la misura sperimentale (prevista per gli anni precedenti), che ha consentito ai percettori di ammortizzatori sociali di rendere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile.

Pertanto la nuova disciplina, che fa riferimento a redditi percepiti nel corso dell’intero anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), deve essere interpretata, nell’ottica costituzionalmente orientata di tutela del lavoratore, come applicabile anche alle fattispecie in esame sorte già nel periodo del 2015 precedente la sua entrata in vigore, indipendentemente da dalla percezione del reddito.

Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con l’indennità di mobilità

In relazione all’indennità di mobilità, si precisa quanto segue.

Dal 1 gennaio 2015 l’indennità di mobilità è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Per i compensi che superano detto limite, fino a 7.000 euro per anno civile (limite massimo annuale rivalutabile di reddito percepibile nell’ambito del c.d. lavoro accessorio), il reddito derivante dallo svolgimento del lavoro accessorio sarà compatibile e cumulabile con l’indennità di mobilità nei limiti previsti dall’articolo 9, comma 9, della legge n. 223 del 1991 (cfr. circolare Inps n. 229 del 1996).

Il beneficiario dell’indennità di mobilità è tenuto a comunicare all’INPS, entro cinque giorni dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di indennità di mobilità, il reddito presunto derivante dalla predetta attività nell’anno solare, a far data dall’inizio della prestazione di lavoro accessorio.

Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la disoccupazione agricola.

Anche per i trattamenti di disoccupazione agricola il decreto legislativo n. 81 del 2015 conferma la compatibilità con lo svolgimento di attività di lavoro occasionale accessorio. Il diritto di cumulo dell’indennità in argomento con il reddito derivante dal lavoro accessorio svolto nell’anno di riferimento della prestazione è possibile nel limite complessivo annuale di 3.000 euro netti di compenso, rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Per quanto riguarda l’applicazione della norma in argomento, si ritiene utile rammentare, in considerazione del fatto che l’indennità di disoccupazione agricola viene richiesta ed erogata nell’anno successivo a quello in cui si è verificato lo stato di disoccupazione, che la cumulabilità con tale prestazione deve essere valutata con riferimento all’eventuale attività di lavoro accessorio svolta nell’anno di competenza della prestazione.

Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la Cassa Integrazione

Guadagni.

Anche le integrazioni salariali sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

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Tassazione attività agro-energetica: la misura è legata alla “prevalenza” http://www.arturofederico.it/2015/10/20/tassazione-attivita-agro-energetica-la-misura-e-legata-alla-prevalenza/ http://www.arturofederico.it/2015/10/20/tassazione-attivita-agro-energetica-la-misura-e-legata-alla-prevalenza/#respond Tue, 20 Oct 2015 10:43:17 +0000 http://www.arturofederico.it/?p=16067 Con Risoluzione n. 86 del 15 ottobre 2015, l’Agenzia delle entrate  ricorda che  il Ministero per le politiche agricole e forestali ha individuato specifici criteri di “connessione” con l’attività agricola per evitare di attrarre al regime dei redditi agrari attività prive di un significativo rapporto con l’attività agricola stessa.

In particolare:

  1. “la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 KW di potenza nominale complessiva, si considera in ogni caso connessa all’attività agricola;
  2. la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW di potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa all’attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti:
  • a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall’articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti;
  • b) il volume d’affari derivante dall’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;
  • c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola”.

Dunque, la produzione e la cessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è considerata sempre come produttiva di reddito agrario per la parte generata dai primi 200 KW di potenza nominale installata.

Diversamente, ossia se generata da impianti di potenza superiore a 200 KW, l’energia prodotta in eccesso rispetto a quella che sarebbe derivata da un impianto di potenza fino a 200 KW, è produttiva di reddito agrario solo al ricorrere di uno dei requisiti richiamati alle lettere a), b) e c).

Il reddito derivante dalla produzione e vendita dell’energia tramite impianti che eccedono i limiti illustrati, costituisce per la parte eccedente reddito d’impresa, determinato secondo le regole ordinarie di tale categoria reddituale, contrapponendo i relativi costi e ricavi.

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Tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno http://www.arturofederico.it/2015/10/20/tassazione-agevolata-sui-redditi-derivanti-dalle-opere-di-ingegno/ http://www.arturofederico.it/2015/10/20/tassazione-agevolata-sui-redditi-derivanti-dalle-opere-di-ingegno/#respond Tue, 20 Oct 2015 10:30:03 +0000 http://www.arturofederico.it/?p=16064 Il decreto del 30 luglio 2015  introduce un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Possono esercitare l’opzione i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni.

L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa, è valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.

Rientrano nell’ambito dell’agevolazione i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali per invenzione e per modello di utilità e certificati complementari di protezione, di marchi, di disegni e modelli e di informazioni aziendali e di esperienze tecnico-industriali che siano proteggibili come informazioni segrete in base alla legge, con ciò dovendosi intendere i beni immateriali brevettati o registrati, in corso di brevettazione o registrazione.

Il regime ha l’obiettivo di rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, tutelando al contempo la base imponibile italiana, in quanto:

  1. incentiva la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere;
  2. incentiva il mantenimento dei beni immateriali in Italia, evitandone la ricollocazione all’estero;
  3. favorisce l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.

Il regime si pone in continuità con i modelli progressivamente introdotti in altri Stati membri della Comunità Europea (Belgio, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna) ed è conforme ai principi elaborati in ambito OCSE con riferimento alla disciplina fiscale per la tassazione dei proventi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali.

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Misure per l’autoimprenditorialità – Nuove imprese a tasso zero http://www.arturofederico.it/2015/10/20/misure-per-lautoimprenditorialita-nuove-imprese-a-tasso-zero/ http://www.arturofederico.it/2015/10/20/misure-per-lautoimprenditorialita-nuove-imprese-a-tasso-zero/#respond Tue, 20 Oct 2015 10:22:49 +0000 http://www.arturofederico.it/?p=16061 Sulla base dell’esperienza maturata nell’applicazione del principale strumento nazionale di sostegno alla realizzazione e all’avvio di nuove attività imprenditoriali di piccola dimensione, il decreto legislativo n. 185/2000 di cui Invitalia è il soggetto gestore, è stata introdotta dal legislatore una radicale modifica degli incentivi in favore dell’autoimprenditorialità di cui al Titolo I del citato decreto legislativo.

Per l’applicazione dell’intervento è stato adottato il nuovo regolamento con il decreto 8 luglio 2015, n. 140.

Le principali novità sono:

– si rivolge non solo ai giovani fino a 35 anni, ma anche alle donne indipendentemente dall’età;

– è applicabile non più nelle sole aree svantaggiate ma in tutto il territorio nazionale;

– non prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto, ma solo la concessione di mutui agevolati a tasso zero, per investimenti fino a 1,5 milioni di euro (per singola impresa);

– possono presentare la domanda di accesso alle agevolazioni le imprese costituite al massimo da 12 mesi;

– possibilità di presentazione della domanda anche da parte di persone fisiche che intendono costituire una società.

Sono agevolabili, fatti salvi alcuni divieti e limitazioni previsti dal regolamento comunitario sugli aiuti d’importanza minore, cosiddetti de minimis, le iniziative che prevedono programmi d’investimento non superiori a 1,5 milioni di euro relativi a:

– produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli;

– fornitura di servizi, in qualsiasi settore;

– commercio e turismo;

– attività riconducibili anche a più settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile, riguardanti:

– la filiera turistico-culturale (intesa come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi);

– l’innovazione sociale (intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative).

Le agevolazioni sono concesse, sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, ai sensi e nei limiti del sopra citato regolamento de minimis, che prevede, in particolare, che le imprese possono beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di 200 mila euro, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall’impresa a titolo di de minimis nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.

L’impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari al 25% delle spese ammissibili complessive.

Con circolare direttoriale 9 ottobre 2015 n. 75445 sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione.

Le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa e della documentazione potranno essere presentate al Soggetto gestore a partire dal giorno 13 gennaio 2016.

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In arrivo le agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale http://www.arturofederico.it/2015/10/20/in-arrivo-le-agevolazioni-alle-imprese-per-la-diffusione-e-il-rafforzamento-delleconomia-sociale/ http://www.arturofederico.it/2015/10/20/in-arrivo-le-agevolazioni-alle-imprese-per-la-diffusione-e-il-rafforzamento-delleconomia-sociale/#respond Tue, 20 Oct 2015 10:09:20 +0000 http://www.arturofederico.it/?p=16058 Con Decreto del 3 luglio 2015 pubblicato in GU n.224 del 26-9-2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha finalmente dato il via libera all’ stanziamento di 200 milioni di euro a valere sul Fondo rotativo per il sostengo alle imprese ed agli investimenti per diffondere e rafforzamento l realtà operanti sell’economia sociale.

Il provvedimento perché sia pienamento operativo necessita del provvedimento direttoriale che fissi termini e modalità di presentazione ed erogazione dell’agevolazione

Finalita’ dell’intervento

Il  decreto intende istituire un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalita’ di utilita’ sociale

Soggetti beneficiari

Sono destinatari del provvedimento le

  1. imprese sociali di cui decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 e successive modifiche e integrazioni, costituite in forma di societa’;
  2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
  3. societa’ cooperative aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Condizioni di ammissibilita’ richieste

  1. essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;
  2. trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte  a procedure concorsuali;
  3. avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale;
  4. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
  5. essere in regime di contabilita’ ordinaria;
  6. avere ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice relativa ai profili di cui all’art. 9, comma 8, e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto. Nel caso di grandi imprese, ai sensi dei regolamenti de minimis, la valutazione della capacita’ economico-finanziaria deve assegnare all’impresa richiedente  un  rating comparabile almeno a B -.

Programmi ammissibili

Sono ammissibili i  programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo dei beneficiari ed aventi le seguenti caratteristiche

  1. compatibili con le rispettive finalita’ statutarie;
  2. organici e funzionali all’attivita’ esercitata;
  3. avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.

d) che presentino spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a euro 200.000,00 (duecentomila/00) e non superiori a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dai regolamenti de minimis.

Durata del programma di investimento

I programmi di investimento devono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento con il Ministero dello Sviluppo economico che potrà autorizzare, per una sola volta, una proroga del predetto termine della durata non superiore a 6 mesi.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili per la realizzazione del programma di investimento,  devono rientrare nelle seguenti categorie:

  1. suolo aziendale e sue sistemazioni nel limite del 10% dell’investimento complessivo agevolabile;
  2. fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni, ma queste non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile.;
  3. macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
  4. programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
  5. brevetti, licenze e marchi;
  6. formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell’impresa beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto;
  7. consulenze specialistiche, quali studi di fattibilita’ economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale;
  8. oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
  9. spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di qualita’;
  10. spese generali inerenti allo  svolgimento  dell’attività d’impresa, lla misura massima del 20% del totale delle spese rientranti nelle altre categorie.

Spese espressamente escluse

Non sono ammesse le spese per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

Altri vincoli

  1. Le spese ammissibili devono essere pagate esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del programma di investimenti-,
  2. I beni cui sono riferite le spese, devono:
  • essere ammortizzabili;
  • qualora si tratti di beni mobili, essere utilizzati esclusivamente nell’unita’ produttiva destinataria dell’aiuto, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, debbano essere localizzati altrove;
  • essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente.
  • figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese.
  1. Le spese sono considerate ammissibili al netto dell’IVA.

Agevolazioni concedibili

L’agevolazioni consiste in un finanziamenti a tasso agevolato, aventi le seguenti caratteristiche:

  1. il tasso d’interesse da applicare al finanziamento agevolato e’ pari almeno allo 0,50 per cento annuo;
  2. la durata del finanziamento non puo’ essere superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto  di finanziamento;
  3. il finanziamento agevolato puo’ essere assistito da idonea garanzia;
  4. il contratto di finanziamento prevede che il rimborso avvenga secondo un piano di ammortamento a rate  semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

Le agevolazioni sono concesse a titolo di «de minimis»

Erogazione delle agevolazioni e gestione del Finanziamento

Il finanziamento agevolato e’ erogato dalla Banca finanziatrice in non piu’ di 6 soluzioni, piu’ l’ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del programma,

L’erogazione per stati di avanzamento del programma e’ disposta sulla base della richieste presentate periodicamente da parte dell’impresa beneficiaria al Ministero e previa positiva istruttoria da parte di quest’ultimo delle condizioni di erogabilita’.

La gestione del finanziamento agevolato, ivi compresi gli adempimenti relativi al rimborso della quota capitale e al pagamento degli interessi o delle altre somme comunque dovute in dipendenza del contratto di finanziamento, e’ effettuata dalla Banca finanziatrice.

Variazioni

L’impresa beneficiaria deve comunicare  alla Banca finanziatrice ed al Ministero, il quale deve dare il proprio nulla osta,  ogni variazione relativa agli obiettivi o ai termini di realizzazione del programma di investimenti ovvero  di natura soggettiva che intervenga successivamente alla presentazione della domanda.

Revoche

Le agevolazioni concesse possono essere revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:

verifica dell’assenza di uno o piu’ dei requisiti  di ammissibilita’, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria;

fallimento dell’impresa beneficiaria, ovvero apertura nei confronti della medesima di altra procedura concorsuale con finalita’ liquidatoria e cessazione dell’attivita’;

mancato rispetto delle norme sul “de minimis” relativi al divieto di cumulo delle agevolazioni;

mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate del finanziamento agevolato;

mancata realizzazione del programma di investimento entro i termini previsti;

trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento,  fatta salva l’autorizzazione del Ministero

negli altri casi di revoca totale e parziale eventualmente previsti dalle norme attuative e/o dal contratto di finanziamento.

La revoca totale delle agevolazioni comporta la risoluzione del contratto di finanziamento e l’obbligo di restituzione da parte dell’impresa beneficiaria del debito residuo.

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Partite IVA, il piano allo studio http://www.arturofederico.it/2015/08/22/partite-iva-il-piano-allo-studio/ http://www.arturofederico.it/2015/08/22/partite-iva-il-piano-allo-studio/#respond Sat, 22 Aug 2015 20:49:41 +0000 http://www.arturofederico.it/?p=15985 Il prelievo ridotto al 5% per le partite IVA, conosciuto come regimi dei minimi, potrebbe non scomparire nel 2016. Come spiega Il Sole 24 Ore di venerdì 14 agosto, allo studio c’è un progetto per far convivere regime forfettario (quello con imposta al 15% e soglie di ricavi variabili in base al tipo di attività svolta) e quello dei minimi. Quest’ultimo potrebbe, infatti, durare anche oltre la fine del 2015 per i primi tre anni di attività delle start up.

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Regione Toscana: 21 milioni di euro per le imprese giovanili http://www.arturofederico.it/2015/08/22/regione-toscana-21-milioni-di-euro-per-le-imprese-giovanili/ http://www.arturofederico.it/2015/08/22/regione-toscana-21-milioni-di-euro-per-le-imprese-giovanili/#respond Sat, 22 Aug 2015 20:22:03 +0000 http://www.arturofederico.it/?p=15970 Ventuno milioni di euro per favorire la creazione e il consolidamento di imprese giovanili o innovative che operino nei settori manifatturiero, commercio, turismo e terziario. L’annuncio dello stanziamento da parte della Regione Toscana è dei primi giorni di Agosto, mentre i bandi saranno pubblicati entro la metà di ottobre.

“Si tratta – secondo il Presidente Enrico Rossi – dell’attuazione di due dei 25 punti alla base del programma di mandato; uno chiamato “Aiutiamo chi vuole provarci”, l’altro “A bottega di invenzioni”. Con il primo è nostra intenzione finanziare, senza costringere a ricorrere a prestiti bancari, circa 4.000 nuove micro-imprese garantendo loro da 5.000 a 15.000 euro a tasso zero da restituire in sei anni. Il secondo è destinato alla creazione di officine in grado di offrire servizi personalizzati a sostegno dei centri di tradizione artigiana attraverso stampanti in 3D, tagliatrici laser e altri prodotti per garantire una manifattura digitale ad imprese già esistenti e che hanno difficoltà ad investire in nuove tecnologie”.

Dell’investimento totale 6 milioni di euro sono destinati al sostegno al manifatturiero giovanile, 10 e mezzo a commercio, turismo e attività terziarie; 4,3 milioni alle imprese innovative. Il bando riservato al manifatturiero giovanile – sottolinea l’assessore alle attività produttive, Stefano Ciuoffo – si pone l’obiettivo di favorire l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali, alle quali concedere microcredito e voucher per l’acquisizione di servizi di consulenza e supporto all’innovazione, come l’affiancamento e il tutoraggio, utili alla creazione e allo svolgimento dell’attività d’impresa. Le imprese avranno poi l’opportunità di richiedere anche la concessione di garanzia del fondo regionale per ottenere un finanziamento bancario destinato al consolidamento di piccole imprese costituite fra i 2 e i 5 anni e al sostegno dell’espansione aziendale.

A parità di data di presentazione della domanda, la priorità andrà alle imprese ubicate nelle aree di crisi, a quelle femminili, a quelle costituite da destinatari di ammortizzatori sociali o che prevedono un aumento occupazionale. Nel caso di attivazione del pacchetto integrato l’importo del finanziamento è pari al 60% del costo totale dell’investimento ammissibile e va da un minimo di 4.800 euro ad un massimo di 21.000. La durata del finanziamento è di 7 anni con un preammortamento di 18 mesi. Il rimborso avviene in rate semestrali posticipate costanti.

Nei settori commercio, turismo, attività terziarie le piccole imprese giovanili per poter concorrere all’ottenimento delle agevolazioni non devono essere state costituite da più di due anni. Le persone fisiche che chiedono la concessione dei benefici devono creare l’impresa entro sei mesi e non avere più di 40 anni. Le aziende che chiedono agevolazioni per espandersi devono essere costituite da almeno due anni e non oltre cinque. Gli stessi requisiti valgono per la sezione innovazione.

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