Arturo Federico | Studio Commercialista | Esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione
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Esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione

Man Sitting at a Table Using a Calculator

Esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione

Con DM del 27 ottobre 2015 sono state introdotte nuove regole in materia di certificazione dei corrispettivi per le operazione di commercio elettronico  diretto “business to consumer” (B2C).

Con effetto retroattivo, a partire dal 1 gennaio 2015, le operazioni “business to consumer” (B2C) effettuate tramite internet  sono esonerate dall’obbligo di essere comprvate da documenti fiscali,  basterà l’annotazione nel registro dei corrispettivi (articolo 24 del Dpr 633/1972) entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione