
19 Dic Dichiarazioni con errori o presentate in ritardo C’è tempo fino al 29 dicembre per sfruttare il nuovo ravvedimento
Ancora undici giorni per mettersi in regola e usufruire delle sanzioni più favorevoli previste dal nuovo ravvedimento operoso per i casi di errori commessi in dichiarazione o di ritardo nella presentazione.
Errori od omissioni commessi nella dichiarazione presentata –
Il contribuente intenda regolarizzare errori od omissioni commessi nella dichiarazione presentata e che rilevano sulla determinazione e sul pagamento del tributo, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, avvalendosi del ravvedimento operoso, dovrà:
- presentare una dichiarazione corretta (c.d. integrativa) entro il termine di novanta giorni, versando la corrispondente sanzione pari a 28 euro, ossia la sanzione in misura fissa di 258 euro prevista per l’ipotesi di irregolare dichiarazione, ridotta a un nono, ai sensi della lettera a)-bis), salvo che per la violazione sia prevista una più specifica misura sanzionatoria;
- se risulta un versamento del tributo in misura inferiore al dovuto, o l’utilizzo di un credito in misura superiore, il contribuente deve versare anche la relativa differenza e gli interessi, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dalla scadenza del versamento originario. È dovuta, altresì, la relativa sanzione per omesso versamento (pari al 30 per cento), ridotta secondo le misure previste dall’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, in ragione del momento in cui interviene il versamento.
Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto –
Nel caso in cui, invece, il contribuente, per errore, non abbia presentato la dichiarazione e intenda provvedere, può farlo entro i successivi novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario (oltre il quale la dichiarazione si considera omessa), avvalendosi del ravvedimento operoso. A tale fine, dovrà:
- presentare la dichiarazione, versando la corrispondente sanzione per la tardività, pari a 25 euro, ossia la sanzione in misura fissa di 258 euro, ridotta a un decimo, ai sensi della lettera c);
- se risulta anche un tardivo od omesso versamento del tributo, procedere al pagamento del tributo e degli interessi, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dalla scadenza del versamento originario. È dovuta, altresì, la relativa sanzione per omesso versamento (pari al 30 per cento), ridotta secondo le misure dell’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, in ragione del momento in cui interviene il versamento.
Viceversa, nelle differenti ipotesi disciplinate dalle lettere b), b-bis), b-ter), bquater), in presenza di dichiarazioni infedeli presentate, il ravvedimento dovrà effettuarsi commisurando l’ammontare della sanzione all’infedeltà dichiarativa.