Arturo Federico | Studio Commercialista | Tassazione attività agro-energetica: la misura è legata alla “prevalenza”
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Tassazione attività agro-energetica: la misura è legata alla “prevalenza”

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Tassazione attività agro-energetica: la misura è legata alla “prevalenza”

Con Risoluzione n. 86 del 15 ottobre 2015, l’Agenzia delle entrate  ricorda che  il Ministero per le politiche agricole e forestali ha individuato specifici criteri di “connessione” con l’attività agricola per evitare di attrarre al regime dei redditi agrari attività prive di un significativo rapporto con l’attività agricola stessa.

In particolare:

  1. “la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 KW di potenza nominale complessiva, si considera in ogni caso connessa all’attività agricola;
  2. la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW di potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa all’attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti:
  • a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall’articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti;
  • b) il volume d’affari derivante dall’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;
  • c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola”.

Dunque, la produzione e la cessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è considerata sempre come produttiva di reddito agrario per la parte generata dai primi 200 KW di potenza nominale installata.

Diversamente, ossia se generata da impianti di potenza superiore a 200 KW, l’energia prodotta in eccesso rispetto a quella che sarebbe derivata da un impianto di potenza fino a 200 KW, è produttiva di reddito agrario solo al ricorrere di uno dei requisiti richiamati alle lettere a), b) e c).

Il reddito derivante dalla produzione e vendita dell’energia tramite impianti che eccedono i limiti illustrati, costituisce per la parte eccedente reddito d’impresa, determinato secondo le regole ordinarie di tale categoria reddituale, contrapponendo i relativi costi e ricavi.