Arturo Federico | Studio Commercialista | In arrivo le agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale
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In arrivo le agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale

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In arrivo le agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale

Con Decreto del 3 luglio 2015 pubblicato in GU n.224 del 26-9-2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha finalmente dato il via libera all’ stanziamento di 200 milioni di euro a valere sul Fondo rotativo per il sostengo alle imprese ed agli investimenti per diffondere e rafforzamento l realtà operanti sell’economia sociale.

Il provvedimento perché sia pienamento operativo necessita del provvedimento direttoriale che fissi termini e modalità di presentazione ed erogazione dell’agevolazione

Finalita’ dell’intervento

Il  decreto intende istituire un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalita’ di utilita’ sociale

Soggetti beneficiari

Sono destinatari del provvedimento le

  1. imprese sociali di cui decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 e successive modifiche e integrazioni, costituite in forma di societa’;
  2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
  3. societa’ cooperative aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Condizioni di ammissibilita’ richieste

  1. essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;
  2. trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte  a procedure concorsuali;
  3. avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale;
  4. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
  5. essere in regime di contabilita’ ordinaria;
  6. avere ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice relativa ai profili di cui all’art. 9, comma 8, e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto. Nel caso di grandi imprese, ai sensi dei regolamenti de minimis, la valutazione della capacita’ economico-finanziaria deve assegnare all’impresa richiedente  un  rating comparabile almeno a B -.

Programmi ammissibili

Sono ammissibili i  programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo dei beneficiari ed aventi le seguenti caratteristiche

  1. compatibili con le rispettive finalita’ statutarie;
  2. organici e funzionali all’attivita’ esercitata;
  3. avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.

d) che presentino spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a euro 200.000,00 (duecentomila/00) e non superiori a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dai regolamenti de minimis.

Durata del programma di investimento

I programmi di investimento devono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento con il Ministero dello Sviluppo economico che potrà autorizzare, per una sola volta, una proroga del predetto termine della durata non superiore a 6 mesi.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili per la realizzazione del programma di investimento,  devono rientrare nelle seguenti categorie:

  1. suolo aziendale e sue sistemazioni nel limite del 10% dell’investimento complessivo agevolabile;
  2. fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni, ma queste non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile.;
  3. macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
  4. programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
  5. brevetti, licenze e marchi;
  6. formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell’impresa beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto;
  7. consulenze specialistiche, quali studi di fattibilita’ economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale;
  8. oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
  9. spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di qualita’;
  10. spese generali inerenti allo  svolgimento  dell’attività d’impresa, lla misura massima del 20% del totale delle spese rientranti nelle altre categorie.

Spese espressamente escluse

Non sono ammesse le spese per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

Altri vincoli

  1. Le spese ammissibili devono essere pagate esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del programma di investimenti-,
  2. I beni cui sono riferite le spese, devono:
  • essere ammortizzabili;
  • qualora si tratti di beni mobili, essere utilizzati esclusivamente nell’unita’ produttiva destinataria dell’aiuto, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, debbano essere localizzati altrove;
  • essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente.
  • figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese.
  1. Le spese sono considerate ammissibili al netto dell’IVA.

Agevolazioni concedibili

L’agevolazioni consiste in un finanziamenti a tasso agevolato, aventi le seguenti caratteristiche:

  1. il tasso d’interesse da applicare al finanziamento agevolato e’ pari almeno allo 0,50 per cento annuo;
  2. la durata del finanziamento non puo’ essere superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto  di finanziamento;
  3. il finanziamento agevolato puo’ essere assistito da idonea garanzia;
  4. il contratto di finanziamento prevede che il rimborso avvenga secondo un piano di ammortamento a rate  semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

Le agevolazioni sono concesse a titolo di «de minimis»

Erogazione delle agevolazioni e gestione del Finanziamento

Il finanziamento agevolato e’ erogato dalla Banca finanziatrice in non piu’ di 6 soluzioni, piu’ l’ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del programma,

L’erogazione per stati di avanzamento del programma e’ disposta sulla base della richieste presentate periodicamente da parte dell’impresa beneficiaria al Ministero e previa positiva istruttoria da parte di quest’ultimo delle condizioni di erogabilita’.

La gestione del finanziamento agevolato, ivi compresi gli adempimenti relativi al rimborso della quota capitale e al pagamento degli interessi o delle altre somme comunque dovute in dipendenza del contratto di finanziamento, e’ effettuata dalla Banca finanziatrice.

Variazioni

L’impresa beneficiaria deve comunicare  alla Banca finanziatrice ed al Ministero, il quale deve dare il proprio nulla osta,  ogni variazione relativa agli obiettivi o ai termini di realizzazione del programma di investimenti ovvero  di natura soggettiva che intervenga successivamente alla presentazione della domanda.

Revoche

Le agevolazioni concesse possono essere revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:

verifica dell’assenza di uno o piu’ dei requisiti  di ammissibilita’, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria;

fallimento dell’impresa beneficiaria, ovvero apertura nei confronti della medesima di altra procedura concorsuale con finalita’ liquidatoria e cessazione dell’attivita’;

mancato rispetto delle norme sul “de minimis” relativi al divieto di cumulo delle agevolazioni;

mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate del finanziamento agevolato;

mancata realizzazione del programma di investimento entro i termini previsti;

trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento,  fatta salva l’autorizzazione del Ministero

negli altri casi di revoca totale e parziale eventualmente previsti dalle norme attuative e/o dal contratto di finanziamento.

La revoca totale delle agevolazioni comporta la risoluzione del contratto di finanziamento e l’obbligo di restituzione da parte dell’impresa beneficiaria del debito residuo.